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Articolo 54 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

1 Le autorità federali e cantonali comunicano all’IFPDT le informazioni e i dati per­sonali necessari per l’adempimento dei suoi compiti legali.

2 L’IFPDT comunica alle autorità seguenti le informazioni e i dati personali necessari per l’adempimento dei loro compiti legali:

  1. autorità incaricate della protezione dei dati in Svizzera;
  2. autorità di perseguimento penale competenti, in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 65 capoverso 2;
  3. autorità federali nonché organi di polizia cantonali e comunali, per l’esecu­zione dei provvedimenti di cui agli articoli 50 capoverso 3 e 51.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.