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Articolo 39 Trattamento di dati personali per scopi impersonali

1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, se:

  1. rendono anonimi i dati non appena lo scopo del trattamento lo permette;
  2. comunicano a privati i dati personali degni di particolare protezione soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate;
  3. il destinatario trasmette a terzi i dati soltanto con l’autorizzazione dell’orga­no federale che glieli ha comunicati; e
  4. i risultati sono pubblicati soltanto in una forma che non permetta d’iden­tificare le persone interessate.

2 Gli articoli 6 capoverso 3, 34 capoverso 2 e 36 capoverso 1 non sono applicabili.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.