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Articolo 6 Principi

1 I dati personali devono essere trattati in modo lecito.

2 Il trattamento deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.

3 I dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo.

4 I dati personali sono distrutti o resi anonimi appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento.

5 Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate per rettificare, cancellare o distruggere i dati inesatti o incompleti rispetto allo scopo per il quale sono stati raccolti o trattati. L’adeguatezza delle misure dipende segnatamente dal tipo e dall’entità del trattamento dei dati come pure dai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata.

6 Laddove sia una condizione necessaria per il trattamento, il consenso della persona interessata è valido soltanto se, dopo debita informazione, è dato in modo libero in riferimento a uno o più trattamenti specifici.

7 È necessario l’espresso consenso per:

  1. il trattamento di dati personali degni di particolare protezione;
  2. la profilazione a rischio elevato da parte di privati;
  3. la profilazione da parte di un organo federale.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.