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Articolo 10 Consulente per la protezione dei dati

1 I titolari privati del trattamento possono nominare un consulente per la protezione dei dati.

2 Il consulente funge da interlocutore per le persone interessate come pure per le autorità competenti in Svizzera per la protezione dei dati. Ha segnatamente i compiti seguenti:

  1. fornire formazione e consulenza al titolare privato del trattamento in questioni concernenti la protezione dei dati;
  2. .partecipare all’applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

3 I titolari privati del trattamento possono avvalersi dell’eccezione di cui all’ar­ticolo 23 capoverso 4 se:

  1. il consulente esercita la sua funzione in modo indipendente dal titolare del trattamento e senza ricevere da questi istruzioni;
  2. il consulente non esercita attività inconciliabili con i suoi compiti di consulente;
  3. il consulente dispone delle conoscenze tecniche necessarie; e
  4. il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del consulente e li comunica all’IFPDT.

4 Il Consiglio federale disciplina la nomina dei consulenti da parte degli organi federali.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.