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Articolo 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali

1 Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata.

2 Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti:

  1. l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
  2. lo scopo del trattamento;
  3. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali.

3 Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati.

4 Se i dati personali sono comunicati all’estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull’organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all’articolo 16 capoverso 2, oppure sull’applicazione di un’eccezione secondo l’articolo 17.

5 Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2–4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.