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Articolo 5 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

  1. dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;
  2. persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento;
  3. dati personali degni di particolare protezione:
    1. i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
    2. i dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia,
    3. i dati genetici,
    4. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,
    5. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
    6. i dati concernenti le misure d’assistenza sociale;
  4. trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati;
  5. comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili;
  6. profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’uti­lizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona;
  7. profilazione a rischio elevato: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica;
  8. violazione della sicurezza dei dati: violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate;
  9. organo federale: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali;
  10. titolare del trattamento: il privato o l’organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento;
  11. responsabile del trattamento: il privato o l’organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.