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Articolo 20 Eccezioni all’obbligo di informare e limitazioni

1 L’obbligo di informare secondo l’articolo 19 non sussiste se:

  1. la persona interessata dispone già delle pertinenti informazioni;
  2. il trattamento dei dati personali è previsto dalla legge;
  3. il titolare del trattamento è un privato tenuto per legge a serbare il segreto; o
  4. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 27.

2 Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, l’obbligo di informare non sussiste inoltre qualora l’informazione:

  1. non sia possibile; o
  2. richieda un onere sproporzionato.

3 Il titolare del trattamento può limitare o differire l’informazione oppure rinunciarvi se:

  1. interessi preponderanti di un terzo lo esigono;
  2. l’informazione pregiudica lo scopo del trattamento;
  3. è un privato e:
    1. lo esigono i suoi interessi preponderanti, e
    2. non comunica i dati personali a terzi; o
  4. è un organo federale e:
    1. lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera, o
    2. l’informazione rischia di compromettere un’inda­gine, un’istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario.

4 Le imprese appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate terzi ai sensi del capoverso 3 lettera c numero 2.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.