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Articolo 53 Coordinamento

1 Prima di pronunciare una decisione riguardante questioni inerenti alla protezione dei dati, le autorità amministrative federali che in virtù di un’altra legge federale esercitano la vigilanza su un privato o un’organizzazione esterna all’Ammini­strazione federale invitano l’IFPDT a esprimere un parere.

2 Se l’IFPDT svolge una propria inchiesta contro la stessa parte, le due autorità coordinano le procedure.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.