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Articolo 38 Offerta di documenti all’Archivio federale

1 Conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998 sull’archiviazione, gli organi federali offrono all’Archivio federale i dati personali di cui non necessitano più in modo permanente.

2 L’organo federale distrugge i dati personali che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, salvo che tali dati:

  1. siano resi anonimi;
  2. debbano essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.