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Articolo 8 Sicurezza dei dati

1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio.

2 I provvedimenti devono permettere di evitare violazioni della sicurezza dei dati.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni sui requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.