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Articolo 59

1 L’IFPDT riscuote dai privati emolumenti per:

  1. il parere in merito a un codice di condotta secondo l’articolo 11 capoverso 2;
  2. l’approvazione di clausole tipo di protezione dei dati e di norme interne d’impresa vincolanti secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettere d ed e;
  3. la consultazione nell’ambito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati secondo l’articolo 23 capoverso 2;
  4. provvedimenti cautelari e provvedimenti secondo l’articolo 51;
  5. la consulenza su questioni inerenti alla protezione dei dati secondo l’artico­lo 58 capoverso 1 lettera a.

2 Il Consiglio federale determina l’importo degli emolumenti.

3 Il Consiglio federale può definire i casi in cui si può prescindere dalla riscossione di un emolumento o ridurne l’importo.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.