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Articolo 21 Obbligo di informare sulle decisioni individuali automatizzate

1 Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata).

2 Il titolare del trattamento dà su richiesta alla persona interessata la possibilità di esprimere un parere. Se la persona interessata lo esige, la decisione individuale automatizzata va riesaminata da una persona fisica.

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano se:

  1. la decisione individuale automatizzata è in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra il titolare del trattamento e la persona interessata e la richiesta di quest’ultima è soddisfatta; o
  2. la persona interessata ha dato il suo espresso consenso a che la decisione sia presa in maniera automatizzata.

4 Se la decisione individuale automatizzata è presa da un organo federale, questi la designa come tale. Il capoverso 2 non si applica nei casi in cui in virtù dell’articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA) o di un’altra legge federale l’organo federale non è tenuto a sentire la persona interessata prima di prendere la decisione.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.