Search

Articolo 63 Inosservanza di decisioni

È punito con la multa fino a 250 000 franchi il privato che intenzionalmente non ottempera a una decisione dell’IFPDT, o a una decisione delle autorità di ricorso, notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.