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Articolo 43 Elezione e statuto

1 Il capo dell’IFPDT (Incaricato) è eletto dall’Assemblea federale plenaria.

2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

3 Il rapporto di lavoro dell’Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers), sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

4 L’Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere né solle­citare istruzioni da alcuna autorità o da terzi. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

5 Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.

6 All’Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all’articolo 4 capo­verso 3 LPers.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.