Search

Articolo 23 Consultazione dell’IFPDT

1 Il titolare del trattamento chiede previamente il parere dell’IFPDT se dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati emerge che, nonostante i provvedimenti previsti dal titolare, il trattamento previsto comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata.

2 L’IFPDT comunica entro due mesi al titolare del trattamento le sue obiezioni contro il trattamento previsto. Il termine può essere prorogato di un mese se si tratta di un trattamento di dati complesso.

3 Se ha obiezioni contro il trattamento previsto, l’IFPDT propone al titolare del trattamento provvedimenti appropriati.

4 Il titolare privato del trattamento può rinunciare a consultare l’IFPDT se ha con­sultato il consulente per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 10.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.