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Articolo 37 Opposizione alla comunicazione di dati personali

1 La persona interessata che rende verosimile un interesse degno di protezione può opporsi alla comunicazione di determinati dati personali da parte dell’organo federale competente.

2 L’organo federale respinge l’opposizione se:

  1. sussiste un obbligo legale alla comunicazione; o
  2. l’adempimento del suo compito ne risulterebbe altrimenti pregiudicato.

3 È fatto salvo l’articolo 36 capoverso 3.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.