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Articolo 12 Registro delle attività di trattamento

1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento.

2 Il registro del titolare del trattamento contiene almeno:

  1. l’identità del titolare del trattamento;
  2. lo scopo del trattamento;
  3. una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati;
  4. le categorie di destinatari;
  5. se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per deter­minare tale durata;
  6. se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l’articolo 8;
  7. se i dati personali sono comunicati all’estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all’articolo 16 capoverso 2.

3 Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g.

4 Gli organi federali notificano i loro registri all’IFPDT.

5 Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.