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Articolo 35 Trattamento automatizzato di dati personali nell’ambito di sistemi pilota

1 Il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o altri trattamenti ai sensi dell’articolo 34 ca­poverso 2 lettere b e c prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale se:

  1. i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale già in vigore;
  2. sono prese misure sufficienti per ridurre al minimo l’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata; e
  3. per l’attuazione pratica del trattamento è imprescindibile una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore della legge formale, in particolare per ragioni tecniche.

2 Il Consiglio federale chiede previamente il parere dell’IFPDT.

3 L’organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio fede­rale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l’interruzione del trattamento.

4 Il trattamento automatizzato di dati personali deve in ogni caso essere interrotto se entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota non è entrata in vigore una legge in senso formale che prevede la pertinente base legale.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.