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Articolo 60 Violazione degli obblighi di informare, di concedere l’accesso e di collaborare

1 Sono puniti, a querela di parte, con la multa fino a 250 000 franchi i privati che:

  1. violano gli obblighi di cui agli articoli 19, 21 e 25–27, fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;
  2. omettono intenzionalmente:
    1. di informare la persona interessata conformemente agli articoli 19 capo­verso 1 e 21 capoverso 1, o
    2. di fornire alla persona interessata le informazioni di cui all’articolo 19 capoverso 2.

2 Sono puniti con la multa fino a 250 000 franchi i privati che in violazione dell’articolo 49 capoverso 3 forniscono intenzionalmente all’IFPDT, nel qua­dro di un’inchiesta, informazioni false o rifiutano intenzionalmente di collaborare.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.