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Articolo 26 Restrizione del diritto d’accesso

1 Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire l’informazione se:

  1. lo prevede una legge in senso formale, segnatamente per tutelare un segreto professionale;
  2. lo esigono interessi preponderanti di terzi; o
  3. la domanda d’accesso è manifestamente infondata, segnatamente se persegue uno scopo contrario alla protezione dei dati, o se è querulosa.

2 Il titolare del trattamento può inoltre rifiutare, limitare o differire l’informazione se:

  1. è un privato e:
    1. lo esigono i suoi interessi preponderanti, e
    2. non comunica i dati personali a terzi; o
  2. è un organo federale e:
    1. lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, o
    2. la fornitura delle informazioni rischia di compromettere un’indagine, un’istruzione o un procedimento giudiziario o amministrativo.

3 Le imprese appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate terzi ai sensi del capoverso 2 lettera a numero 2.

4 Il titolare del trattamento indica il motivo per cui rifiuta, limita o differisce l’infor­mazione.

Clausola di esclusione della responsabilità: il testo della legge qui citato corrisponde alla versione pubblicata il 25 settembre 2020 (stato: 1° settembre 2023). activeMind.ch non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.