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Articolo 6 Regolamento degli organi federali sul trattamento

1 L’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:

  1. trattano dati personali degni di particolare protezione;
  2. effettuano una profilazione;
  3. trattano dati personali ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettera c LPD;
  4. concedono l’accesso a dati personali a Cantoni, autorità estere, organizzazioni internazionali o privati;
  5. connettono tra loro raccolte di dati; o
  6. gestiscono insieme ad altri organi federali un sistema d’informazione o raccolte di dati.

2 Il regolamento contiene in particolare indicazioni sull’organizzazione interna, sulla procedura di trattamento e di controllo dei dati nonché sui provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati.

3 L’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile aggiornano periodicamente il regolamento e lo mettono a disposizione del consulente per la protezione dei dati.