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Articolo 4 Verbalizzazione

1 Se dati personali degni di particolare protezione sono trattati automaticamente su grande scala o se si esegue una profilazione a rischio elevato e i provvedimenti preventivi possono non garantire la protezione dei dati, il titolare privato del trattamento e il suo responsabile privato del trattamento verbalizzano almeno la registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. In particolare, la verbalizzazione deve avere luogo quando non è possibile stabilire a posteriori se i dati sono stati trattati ai fini per i quali sono stati raccolti o comunicati.

2 Nel caso di trattamento automatico dei dati personali l’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile del trattamento verbalizzano almeno la registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

3 Nel caso di dati personali accessibili in modo generalizzato al pubblico sono verbalizzati almeno la registrazione, modificazione, cancellazione e distruzione dei dati.

4 I verbali riportano informazioni sull’identità della persona che ha effettuato il trattamento, sul tipo, la data e l’ora del trattamento nonché, all’occorrenza, sull’identità del destinatario dei dati.

5 I verbali sono conservati per almeno un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. Sono accessibili esclusivamente agli organi e alle persone incaricate di verificare l’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati o di salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati e sono utilizzati soltanto a tale fine.