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Articolo 33 Procedura di autorizzazione del sistema pilota

1 Prima di consultare le unità amministrative interessate, l’organo federale competente per il sistema pilota illustra come s’intende garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 35 LPD e invita l’IFPDT a presentare un parere.

2 L’IFPDT presenta un parere sul rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 35 LPD. A tal fine, l’organo federale gli mette a disposizione tutti i documenti necessari, in particolare:

  1. una descrizione generale del sistema pilota;
  2. un rapporto attestante che l’adempimento dei compiti legali necessita un trattamento secondo l’articolo 34 capoverso 2 LPD e che una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore della legge formale è imprescindibile;
  3. una descrizione dell’organizzazione interna e delle procedure di trattamento e di controllo dei dati;
  4. una descrizione dei provvedimenti di sicurezza e di protezione dei dati;
  5. un progetto di ordinanza che disciplini le modalità di trattamento o le grandi linee di tale atto normativo;
  6. la pianificazione delle diverse fasi del sistema pilota.

3 L’IFPDT può esigere altri documenti e procedere a verifiche complementari.

4 L’organo federale informa l’IFPDT di ogni modifica importante che concerne il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 35 LPD. Se necessario, l’IFPDT presenta nuovamente un parere.

5 Il parere dell’IFPDT è allegato alla proposta al Consiglio federale.

6 Il trattamento automatizzato dei dati è disciplinato in un’ordinanza.