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Articolo 5 Regolamento dei privati sul trattamento

1 Il titolare privato del trattamento e il suo responsabile privato stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:

  1. trattano su grande scala dati personali degni di particolare protezione; o
  2. eseguono una profilazione a rischio elevato.

2 Il regolamento contiene in particolare indicazioni sull’organizzazione interna, sulla procedura di trattamento e di controllo dei dati nonché sui provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati.

3 Il titolare privato del trattamento e il suo responsabile privato aggiornano periodicamente il regolamento. Se è stato designato un consulente per la protezione dei dati, il regolamento è messo a sua disposizione.