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Articolo 38 Comunicazione di decisioni, direttive e progetti

1 Nell’ambito della protezione dei dati i dipartimenti e la Cancelleria federale comunicano all’IFPDT le loro decisioni in forma anonimizzata nonché le loro direttive.

2 Gli organi federali presentano all’IFPDT tutti i progetti di atti normativi che riguardano il trattamento di dati personali, la protezione dei dati e l’accesso ai documenti ufficiali.