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Articolo 24 Eccezione all’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento

Le imprese e le altre organizzazioni di diritto privato che al 1° gennaio di un anno impiegano meno di 250 collaboratori e le persone fisiche sono esentate dall’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento, salvo che sia adempiuta una delle seguenti condizioni:

  1. sono trattati su vasta scala dati personali degni di particolare protezione;
  2. viene eseguita una profilazione ad alto rischio.