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Articolo 23 Consulente per la protezione dei dati

Il titolare del trattamento:

  1. mette a disposizione del consulente per la protezione dei dati le risorse necessarie;
  2. concede al consulente per la protezione dei dati l’accesso a qualsiasi informazione, documento, registro delle attività di trattamento e dato personale necessario all’adempimento dei suoi compiti;
  3. concede al consulente per la protezione dei dati il diritto di informare i massimi organi dirigenti o amministrativi in casi importanti.