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Articolo 18 Termine

1 Le informazioni sono fornite entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

2 Se le informazioni non possono essere fornite entro 30 giorni, il titolare del trattamento ne informa la persona interessata e le comunica il termine entro il quale le informazioni saranno fornite.

3 Se il titolare del trattamento rifiuta, limita o differisce l’informazione, deve comunicarlo entro il suddetto termine.