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Articolo 8 Valutazione dell’adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale

1 Gli Stati, i territori, determinati settori di uno Stato e gli organismi internazionali con una protezione adeguata dei dati sono elencati nell’allegato 1.

2 Per valutare se uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o un organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati, vanno segnatamente presi in considerazione i seguenti criteri:

  1. gli impegni internazionali dello Stato o dell’organismo internazionale, in particolare nel settore della protezione dei dati;
  2. lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell’uomo;
  3. la legislazione vigente in particolare in materia di protezione dei dati, la sua attuazione e la giurisprudenza pertinente;
  4. l’effettiva garanzia dei diritti delle persone interessate e della tutela giurisdizionale;
  5. l’effettivo funzionamento di una o più autorità indipendenti responsabili della protezione dei dati nello Stato in questione o alle quali è assoggettato un organismo internazionale e dotate di poteri e competenze sufficienti.

3 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) viene consultato al momento di ogni valutazione. Possono essere presi in considerazione i pareri di organismi internazionali o autorità estere competenti per la protezione dei dati.

4 L’adeguatezza della protezione dei dati è periodicamente oggetto di una nuova valutazione.

5 Le valutazioni vengono pubblicate.

6 Se dalla valutazione secondo il capoverso 4 o da altre informazioni si evince che non è più garantita una protezione adeguata dei dati, l’allegato 1 è modificato; tale modifica non ha alcuna ripercussione sulle comunicazioni di dati già avvenute.