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Articolo 8 Rilascio e validità della certificazione

1 L’organismo di certificazione certifica il sistema di gestione, il prodotto, il servizio o il processo se sono soddisfatti i requisiti legali in materia di protezione dei dati e gli altri requisiti derivanti dalla presente ordinanza e dalle direttive dell’IFPDT o da qualsiasi altra norma equivalente. La certificazione può essere vincolata a oneri.

2 La certificazione è valida per tre anni. L’organismo di certificazione verifica ogni anno se le condizioni determinanti per la certificazione continuano a essere adempiute.